(versione di lettura)
Sulla base degli articoli 5 e 51 del Codice municipale dell'Assia (HGO) nella versione pubblicata il 7 marzo 2005 (GVBl p. 142), modificato da ultimo dalla legge dell'11 dicembre 2020 (GVBl p. 915) in combinato disposto con § Sezione 81 comma 1 n. 7 della legge sulla protezione dei dati e sulla libertà di informazione dell'Assia (HDSIG) del 03 maggio 2018 (GVBl. p. 82), modificata da ultimo dalla legge del 12 settembre 2018 (GVBl. p. 570), il Consiglio comunale della città di Offenbach ha adottato il seguente statuto il 15 luglio 2021:
Statuto della libertà d'informazione della città di Offenbach
Preambolo
La città di Offenbach si considera una città moderna e aperta, con un'amministrazione trasparente e vicina ai cittadini. Per questo motivo, uno statuto per la libertà d'informazione dovrebbe facilitare la conoscenza dei processi dell'amministrazione da parte dei cittadini di Offenbach.
Al fine di ridurre al minimo il dispendio di energie per le singole richieste, l'elaborazione delle domande e le decisioni in merito, la città pubblica generalmente tutte le informazioni di interesse generale sul proprio sito web, a condizione che ciò non sia in contrasto con i diritti o la protezione dei dati personali e degli interessi pubblici e privati. Questo vale per
a) Statuti e ordinanze della città,
b) al regolamento interno del Consiglio comunale,
c) ai regolamenti amministrativi della città,
d) alle istruzioni di servizio per l'amministrazione comunale,
e) il piano di schedatura della città,
f) le statistiche della città
g) le convocazioni alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue commissioni con l'ordine del giorno,
h) i verbali delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e delle sue commissioni,
i) documenti di seduta per le riunioni pubbliche del Consiglio comunale e delle sue commissioni,
j) le delibere approvate durante le sedute pubbliche,
k) notifiche di sovvenzioni e sussidi da parte della Città,
l) relazioni di revisione contabile,
m) i bilanci della Città,
n) piani del personale della città,
o) piani di bilancio della città,
p) relazioni sulle partecipazioni del Comune in società di diritto privato,
q) piani organizzativi e di assegnazione delle funzioni della città,
r) rapporti di attività dei rappresentanti autorizzati della città,
s) pareri di esperti ottenuti dalla città,
t) piani urbanistici e piani paesaggistici,
u) contratti stipulati dalla città.
In quest'ottica e per rafforzare ulteriormente la trasparenza, la Città di Offenbach emette il seguente statuto.
§ 1
Scopo e ambito di applicazione
(1) Lo statuto regola l'accesso dei residenti della città di Offenbach e delle persone giuridiche con sede nella città di Offenbach alle informazioni ufficiali in possesso della città.
(2) Le condizioni per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 e le norme procedurali da osservare sono stabilite dalla quarta parte (§§ 80-89) della legge HDSIG e successive modifiche, che viene espressamente e conseguentemente dichiarata applicabile dal presente statuto.
(3) Il diritto di accesso alle informazioni sancito dal presente statuto riguarda esclusivamente le informazioni ufficiali in materia di competenza della città di Offenbach.
§ 2
Uso commerciale
L'uso commerciale delle informazioni pubblicate in conformità alle richieste dello statuto può avvenire solo con il consenso della città. Si fa espresso riferimento alle disposizioni della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (UrhG).
§ 3
Costi
(1) La fornitura di informazioni orali e scritte semplici e l'ispezione di fascicoli e registri in loco sono gratuite.
(2) Per tutti gli altri atti ufficiali basati sul presente statuto, i costi (onorari e spese) sono generalmente addebitati in conformità alla Legge sui costi amministrativi dell'Assia (HVwKostG) nella versione del 12 gennaio 2004 (GVBl I p. 36) e al Regolamento generale sui costi amministrativi (AllgVwKostO) dello Stato dell'Assia dell'11 dicembre 2009 (GVBl. I p. 763) nella versione attualmente in vigore, di cui il richiedente sarà informato in anticipo. Dell'articolo 9 della legge sui costi amministrativi dell'Assia si applicano solo il paragrafo 1, frase 1, n. 6, con la riserva che le spese per copie, trascrizioni e copie non possono superare 0,20 euro per pagina, e il paragrafo 5. Gli onorari devono inoltre essere calcolati tenendo conto dei costi amministrativi in modo tale che il richiedente non sia dissuaso dal far valere il proprio diritto all'informazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della HDSIG.
(3) La persona che avvia l'atto ufficiale o un'altra attività amministrativa del Comune o a favore della quale viene svolto è tenuta a pagare le spese. Più debitori di spese sono responsabili come debitori congiunti.
(4) Il creditore delle spese è il Comune.
(5) Se è necessaria una richiesta, il debito di spesa sorge al momento del ricevimento da parte del Comune, altrimenti al compimento dell'atto ufficiale soggetto a tariffa. L'obbligo di rimborsare le spese sorge con la spesa dell'importo da rimborsare.
(6) I costi diventano esigibili al momento della notifica della decisione sui costi, che può essere fatta anche verbalmente, a meno che il Comune non specifichi una data successiva. I costi sono determinati d'ufficio.
(7) La Città può ridurre la tassa o rinunciare a riscuoterla se ciò risulta necessario in considerazione delle condizioni finanziarie della parte tenuta al pagamento della tassa o comunque per motivi di equità.
§ 4
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Offenbach, il 07.10.2021
Dott. Felix Schwenke
Sindaco