Pagare il contributo di rimborso dei costi per le misure di compensazione
Panoramica
Le misure edilizie costituiscono spesso interventi sulla natura e sul paesaggio. Ciò vale in particolare se modificano la forma o l'uso del terreno e quindi compromettono in modo significativo le prestazioni e la funzionalità dell'ecosistema o del paesaggio (articolo 14 (1) della legge federale sulla conservazione della natura - BNatSchG).
Gli autori di un'invasione sono tenuti, ai sensi dell'articolo 15 (1) e (2) della BNatSchG, a
- astenersi dal causare danni evitabili alla natura e al paesaggio e
- a compensare i danni inevitabili con misure di conservazione della natura e di gestione del paesaggio (misure compensative) o a sostituirli (misure sostitutive).
Tuttavia, ciò non si applica ai progetti che rientrano nell'ambito di un piano di sviluppo (Sezione 18 (2) BNatSchG).
Per questo motivo, la regolamentazione dell'impatto ai sensi del BNatSchG deve essere presa in considerazione nella fase di pianificazione territoriale e la compensazione ecologica deve essere creata altrove, ad esempio per la chiusura di spazi aperti a favore dello sviluppo residenziale o commerciale. Gli interventi previsti sulla natura e sul paesaggio devono essere descritti e valutati nel piano regolatore. Di solito è necessario specificare misure compensative e sostitutive per compensare l'impatto risultante sulla natura e sul paesaggio. Le misure compensative possono essere, ad esempio, la piantumazione/semina di arbusti, erbe e piante erbacee, la rinaturalizzazione di acque ferme e correnti o misure di ricarica delle falde acquifere.
Se queste misure compensative non sono previste nelle proprietà in cui si prevedono interventi sulla natura e sul paesaggio, ma altrove, il Comune deve realizzarle al posto dei committenti del progetto o dei proprietari delle proprietà e a spese di questi ultimi, mettendo a disposizione anche le aree necessarie a tal fine, a meno che ciò non sia garantito in altro modo (Sezione 135a (2) BauGB). In questo caso, viene addebitato un importo a titolo di rimborso dei costi per coprire le spese sostenute per l'attuazione delle misure.
Le spese rimborsabili sono determinate in base ai costi effettivamente sostenuti.
Le spese rimborsabili comprendono i costi per
- l'acquisizione e il trasferimento dell'uso, nonché lo sgombero del terreno per la misura compensativa,
- la misura compensativa, compresa la sua pianificazione, il completamento e la manutenzione dello sviluppo.
Le spese rimborsabili sono distribuite tra le proprietà a cui è assegnata la misura di compensazione.