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Città di Offenbach

Conservazione della natura; piante; autorizzazione per il prelievo, il trattamento o la trasformazione a fini commerciali di piante selvatiche

Panoramica

Chiunque voglia raccogliere piante selvatiche o parti di esse per scopi commerciali o di scambio (ad esempio fiori selvatici, mirtilli, muschi, felci, licheni, ecc.) deve ottenere il permesso del proprietario e l'autorizzazione dell'autorità competente per la conservazione della natura. Questo per evitare un eccessivo sfruttamento di tali piante selvatiche. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni, ad esempio per proteggere le piante selvatiche da una riduzione o eradicazione che metterebbe in pericolo la specie. Se le condizioni non sono sufficienti per la protezione, il prelievo deve essere vietato.

L'autorizzazione specifica quali specie vegetali, quali parti, quali quantità e dove possono essere raccolte.

Il raccoglitore deve portare con sé l'autorizzazione durante la raccolta e consegnarla alla polizia o alle autorità di regolamentazione per un controllo su richiesta.

  • Le piante ai sensi della Legge federale sulla conservazione della natura comprendono anche
  • piante selvatiche, piante ottenute per propagazione artificiale e piante morte di specie selvatiche,
  • semi, frutti o altre forme di sviluppo di piante di specie selvatiche,
  • parti facilmente riconoscibili di piante di specie selvatiche e
  • prodotti facilmente riconoscibili ottenuti da piante di specie selvatiche.

Anche i licheni e i funghi sono considerati piante ai sensi della presente legge.

Spiegazioni e note